Detergente, Cosmetico, PMC o Biocida? I prodotti dell’Igiene
Nell’igiene professionale esistono numerose tipologie di prodotti che possono essere immessi sul mercato, ma come stabilire in quale categoria ricadono?
Assocasa (sito web) associazione costituita in ambito Federchimica che rappresenta circa 100 aziende operanti in Italia che producono detergenti e specialità per l’industria e per la casa, ha recentemente pubblicato delle indicazioni per stabilire se un prodotto rientra in una delle categorie riportate di seguito o in nessuna di esse.
In linea molto generale, si possono individuare per i prodotti utilizzati per l’igiene le potenziali categorie:
- Prodotti Detergenti
- Prodotti Cosmetici
- Presidi Medico Chirurgici e Prodotti Biocidi
- Nessuna delle precedenti
Prodotti Detergenti: qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e altri tensioattivi destinata ad attività di lavaggio e pulizia e commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.
Ad esempio un prodotto per la pulizia delle superfici è considerato e un detergente e deve rispettare i requisiti del Regolamento 648/2004 (Regolamento Detergenti). Anche un prodotto che non contiene saponi o altri tensioattivi ma ha come obiettivo quello della pulizia rientra comunque nell’applicazione del Regolamento Detergenti.
Un detergente può vantare azione igienizzante quando essa è legata all’asportazione fisica dello sporco e con esso, di eventuali contaminanti. Su questo punto esiste una circolare del Ministero della Salute (20 Febbraio 2020) che fornisce indicazioni chiare su quando è possibile utilizzare tale claim o quando si ricade nell’ambito dei prodotti biocidi. In tal caso il prodotto sarà considerato anche un Presidio Medico Chirurgico o un Biocida per cui dovrà seguire la legislazione specifica. In particolare, per vantare il claim di "igienizzante" senza rientrare nell’ambito dei biocidi l’azione di rimozione di germi e batteri deve avvenire solo con azione meccanica o fisica.
Prodotti Cosmetici: se un prodotto viene immesso sul mercato come prodotto per la pulizia delle mani, eventualmente con azione secondaria igienizzante, allora viene identificato come prodotto cosmetico e dovrà seguire quanto previsto dal Regolamento 1223/2009 e s.m.i.. In particolare qualsiasi impiego del termine “igienizzante” deve essere chiaramente presentato quale funzionalità secondaria attribuita al prodotto rispetto alla funzione principale di detersione, resa esplicita anche visivamente e graficamente in etichetta. In pratica, l’attività “igienizzante” dovrà risultare secondaria rispetto alla funzionalità primaria cosmetica del prodotto, che può essere ad esempio: gel lava mani, gel detergente mani, gel per la pulizia delle mani, ecc.
Presidi Medico Chirurgici (PMC) o Prodotti Biocidi: se un prodotto viene immesso sul mercato vantando un’azione disinfettante (a meno di prodotti che ricadono nella definizione di dispositivi medici) è necessario ottenere un’autorizzazione per l’immissione sul mercato come PMC o Prodotto Biocida. Per stabilire se il prodotto dovrà essere autorizzato come PMC o come Prodotto Biocida è necessario verificare lo stato di approvazione del principio attivo in esso contenuto (ad esempio sul sito di ECHA ).
Se il principio attivo non è ancora stato approvato secondo il Regolamento 528/2012 (Regolamento Biocidi) il prodotto dovrà essere registrato come PMC, dovrà essere prodotto in un’officina autorizzata e essere registrato presso il Ministero della Salute.
Se invece il principio attivo è già stato approvato secondo il Regolamento 528/2012, il prodotto dovrà essere autorizzato come Prodotto Biocida a livello nazionale (in Italia dal Ministero della Salute) o a livello dell’Unione Europea (quindi dalla Commissione europea).
Altri prodotti: esistono altre tipologie di prodotti che non rientrano in nessuna delle precedenti, come ad esempio i deodoranti per ambienti. In ogni caso questi prodotti devono rispettare la normativa valida in generale per tutti i prodotti chimici, ad esempio i Regolamenti REACH e CLP o se del caso il “codice al consumo”. Nel caso di questi prodotti è però essenziale verificare che i claim non riconducano alle precedenti tipologie e che siano veritieri e scientificamente giustificati.
Nel caso di detergenti, PMC o biocidi, o prodotti che rientrano nell’ultima categoria, deve anche essere valutata la pericolosità del prodotto attraverso l’applicazione del Regolamento CLP e la necessità di notifica della miscela all’archivio preparati pericolosi entro 30 giorni dall’immissione sul mercato. Inoltre per tutte le tipologie di prodotti deve essere verificata la possibilità di utilizzo delle sostanze per quel determinato uso secondo il REACH.
Fonte: Assocasa, Indicazioni base per l’Italia per stabilire se un prodotto è un detergente, un cosmetico, un biocida o non rientra in nessuna delle citate tipologie